Sotto il profilo medico-legale, essere pretermine non presuppone

automaticamente il riconoscimento del diritto all’invalidità civile o dello stato di handicap.
I piccoli pesi piuma, infatti, devono essere valutati individualmente, in
base alle procedure previste per legge.

Per invalidità civile si intende la difficoltà a svolgere alcune funzioni tipiche della vita quotidiana o di relazione, a causa di una menomazione o di un deficit psichico o intellettivo, della vista o dell’udito. La condizione di invalido è definita in percentuale di invalidità ed è regolata dalla legge n. 118/71, con la quale si attribuisce al soggetto dichiarato invalido un vero e proprio beneficio di tipo economico.

Lo stato di handicap definito e disciplinato dalla legge n. 104/92, si determina nelle persone che presentano una menomazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che causa difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa, e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

L’accertamento  dell’handicap, a seconda della gravità riconosciuta, comporta il riconoscimento  del diritto sia a prestazioni economiche, quali la deducibilità delle spese di assistenza specifica, sia a prestazioni non economiche, quali i permessi parentali, le esenzioni e le priorità nell’accesso a specifici servizi e programmi.

Per l’accertamento dell’invalidità o dell’handicap, le domande devono essere presentate per via telematica tramite il sito dell’INPS.

Il certificato delle condizioni di disabilità e/o handicap deve essere redatto a cura di un medico abilitato alla compilazione telematica: generalmente si fa riferimento al proprio medico curante e, successivamente, il certificato viene trasmesso per via telematica.
Una volta effettuata tale procedura, il medico consegna alla persona interessata una copia firmata di tale certificazione, corredata da un apposito codice. È poi necessario, entro i successivi 90 giorni, inviare la domanda di visita all’INPS attraverso il sito internet dell’Istituto.

La domanda può essere presentata direttamente dal cittadino per via telematica, previa richiesta di un codice di identificazione personale (codice Pin), oppure tramite gli Enti di patronato o le associazioni di categoria abilitati dall’INPS a questa procedura.

Nella domanda deve essere indicato il codice riportato nella certificazione medica precedentemente acquisita, per permettere l’abbinamento dei due documenti.